In data 15 luglio 2020 è stato pubblicato in G.U. il testo definitivo del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.
Il provvedimento è destinato ad assumere immediato rilievo ai fini della disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i. ed in particolare per l’estensione del catalogo dei c.d. reati-presupposto, la cui realizzazione è suscettibile di determinare la responsabilità penale-amministrativa degli enti.
Le modificazioni apportate alla disciplina in commento riguardano le seguenti tipologie di reati:
• delitti nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001);
• delitti tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001);
• delitti di contrabbando (nuovo art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001).
Quanto ai reati contro la P.A., il nuovo D. Lgs. annovera innanzitutto tra i nuovi reati presupposto le fattispecie di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (art. 2, L. 898/1986), ricompresi nell’innovato art. 24, D.lgs. 231/2001, la cui rubrica attualmente così recita "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture".
La novella è destinata ad interessare particolarmente le realtà imprenditoriali che operino nel settore delle pubbliche forniture e nel settore agro-alimentare, chiamate dunque ad aggiornare le valutazioni del rischio ed all’implementazione del MOG con riferimento a tali nuove ipotesi di reati presupposto.
Sempre con riferimento ai reati contro con la P.A., il D.lgs. 7in commento è intervenuto anche sul disposto di cui all'art. 25, D.lgs. 231/2001, attraverso l’inserimento tra i reati presupposto delle fattispecie di peculato “semplice” (art. 314 c.p.), peculato "mediante l'errore altrui" (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), laddove dalla commissione dell’illecito sia derivato un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, coerentemente agli obiettivi di tutela della citata Direttiva PIF.
Sul punto, in tema di peculato, la Relazione illustrativa al D. Lgs. in oggetto rammenta che l'introduzione tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 di tale delitto - della cui compatibilità con l’assetto del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. si è discusso - è espressamente imposta dall'art. 6 della Direttiva (UE) 2017/1371.
Quanto ai delitti tributari, il D.lgs. 75/2020 interviene a integrare il recente art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001 attraverso l’introduzione di un nuovo comma 1-bis, secondo il quale l’ente è passibile delle seguenti sanzioni pecuniarie con riferimento alle categorie di reato ivi rispettivamente individuate: - fino a 300 quote, per il delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000); - fino a 400 quote, per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/2000); - fino a 400 quote, per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. 74/2000)
Al contempo, il D. Lgs. stabilisce per le nuove fattispecie l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.lgs. 231/2001.
Tuttavia, la punibilità dell’ente è soggetta a rigide limitazioni: l'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.lgs. 75/2020, prevede infatti che l’operatività della disciplina ex D. Lgs. 231/2001 è condizionata a che le condotte siano realizzate: 1) nell'ambito di sistemi fraudolenti di tipo transfrontaliero; 2) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto; 3) per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001 appare pertanto di portata circoscritta alle sole condotte più gravi e decettive poste in essere su scala internazionale, nuovamente in conformità agli obiettivi di tutela posti dalla Direttiva (UE) 2017/1371 della quale costituisce in parte qua attuazione.
Il D.lgs. 75/2020 infine introduce il nuovo art. 25-sexiesdecies nel D.lgs. 231/2001, volto a prevedere la responsabilità dell'ente per la realizzazione, nel suo interesse o vantaggio, dei reati di contrabbando previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nell'intento di garantire una tutela pregnante agli interessi finanziari dell'Unione europea. In particolare, l'art. 5, comma 1, lett. d), D.lgs. 75/2020, stabilisce la sanzione pecuniaria fino a 200 quote, ovvero fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro. Anche in tal caso è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.lgs. 231/2001.
L'introduzione dei reati di contrabbando tra quelli che possono determinare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 avrà un impatto significativo sulle realtà di tipo industriale. Queste Società, particolarmente se caratterizzate per una intensa rete di relazioni commerciali con l'estero, dovranno quindi provvedere ad aggiornare senza ritardo i propri Modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001.
Il quadro complessivo di questi interventi, già di per sé significativo, assume ancor maggiore rilevanza in ragione del delicato contesto economico in cui versa l'Eurozona. Da un lato, invero, l'esigenza di approntare una tutela efficace e persuasiva agli interessi finanziari dell'UE, impegnata a varare un piano di aiuti economici senza precedenti nella Storia, sembra un obiettivo non più rinviabile. Dall'altro, la prevedibile maggior circolazione di fondi provenienti dal bilancio unionale porterà all'oggettivo aumento delle occasioni di reati in frode all'UE. In questo contesto, il D.lgs.75/2000 e la stessa Direttiva PIF sembrano confermare il ruolo decisivo assunto dal D.lgs. 231/2001 nel contrasto alle frodi finanziarie, non più soltanto in chiave nazionale.