Si segnala l’avvenuta pubblicazione sulla rivista “Le Società”, 2021, n. 2, IPSOA, p. 214 e ss., l’articolo a firma di Andrea Cianci e Lorenzo Imperato intitolato “I rapporti tra il negozio del leveraged buy-out c.d.“a doppia new co” e la fattispecie di bancarotta per effetto di operazioni dolose”, a commento della nota sentenza - c.d. “Seat - Pagine Gialle” - Tribunale Torino, Sez. IV penale, 14 settembre 2020, (dec. 18 giugno 2020) - Pres. E. Gallino - Est. P. Giorgio.
Abstract
Il leveraged buy-out (LBO) cd. “a doppia newco” è riconducibile, a determinate condizioni, alla previsione generale di cui all’art. 2501-bis c.c. in tema di “Fusione con indebitamento”. Tale istituto, a seguito della riforma del diritto societario, è da considerare neutro sotto il profilo penalistico. Nel caso in esame è riscontrabile una perfetta coincidenza, quanto ai presupposti di legittimità sostanziale, tra la disciplina civilistica e quella penalistica, il che consente di escludere che un’operazione di LBO realizzata secondo il paradigma dell’art 2501-bis c.c. - in presenza di valide motivazioni imprenditoriali e della sostenibilità, nelle previsioni degli amministratori, dell’indebitamento che per definizione ne consegue - possa essere qualificata come “dolosa” ai sensi dell’art. 223, comma 2, n. 2) l. fall. Il sindacato giurisdizionale in sede penale dovrà essere esercitato nel rispetto del principio della business judgement rule, adottando una prospettiva ex ante, avuto specifico riguardo al parametro di ragionevolezza.
Under certain conditions the leveraged buy-out is traceable to the general provision pursuant to Article 2501-bis of the Italian Civil Code regarding “Merger financed by large amount of borrowed money”. As a result of the corporate law this provision has to be considered neutral from the criminal point of view. On the substantive legality in the present case the statutory legislation and the criminal law coincide perfectly. Therefore, it can be excluded that a LBO in accordance with the provision of Article 2501-bis of the Italian Civil Code can be defined as intentional or malicious pursuant to Article 223, Paragraph 2 N. 2) bankruptcy law if - in the managers’ projections there are substantive business reasons as well as debt sustainability. The judicial review in a criminal proceeding must be exercised in compliance with the business judgement rule principle, with an ex ante approach, taking into account the principle of fairness.