Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti: le novità apportate dal D. Lgs. n. 184/2021



Si segnala la recente entrata in vigore, in data 14 dicembre 2021, del D. Lgs. n. 184/2021 recante il recepimento della Direttiva 2019/723/UE avente ad oggetto la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Tale direttiva sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio ed è finalizzata ad intensificare la lotta alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, sia per ragioni di contrasto alla criminalità organizzata e delle relative attività criminose, sia per tutelare il mercato unico digitale.
Il D. Lgs. apporta rilevanti modifiche al Codice Penale ed anche al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, avuto riguardo all’introduzione del nuovo reato-presupposto di cui all’art. 25-octies.1.
In particolare, quanto alle modifiche al Codice Penale, è prevista l’integrazione del delitto di “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento” (art. 493-ter c.p.), accanto all’introduzione del delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 493-quater c.p.) che punisce “chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati al fine principale di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento o specificamente adottati a tale scopo”, nonché alla configurazione di una nuova aggravante in relazione al reato di “Frode informatica” ex art. 640-ter c.p. nel caso “la condotta produca un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale”.
La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 è altresì interessata dall’intervento legislativo per via dell’introduzione del nuovo reato presupposto di cui al già citato art. 25-octies.1.
L’ente, pertanto, nell’ipotesi di sussistenza dei requisiti di legge, potrà essere ritenuto responsabile:
  • per la commissione del delitto di “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento” (art. 493-ter c.p.)” e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
  • del delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 493-quater c.p.) e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 500 quote;
  • per il reato di “Frode informatica” ex art. 640-ter c.p. e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 500 quote.
Inoltre, all’ente potranno essere applicate anche le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 d.lgs. 231/2001.