Novità legislative in tema di reati di contrabbando



È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024 il Decreto Legislativo n. 141/2024, recante ‘Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi’, che, in attuazione della legge delega fiscale n. 111/2023, abroga il previgente Testo Unico delle leggi Doganali, racchiuso nel D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
Tra le altre novità, merita di essere segnalata in questa sede la rimodulata disciplina relativa al reato di contrabbando, ora declinato in due fattispecie generali, il contrabbando per omessa dichiarazione e il contrabbando per dichiarazione infedele.
Le due ipotesi sono disciplinate rispettivamente all’articolo 78 (quanto al contrabbando per omessa dichiarazione) e 79 (quanto al contrabbando per dichiarazione infedele) del citato decreto legislativo, all’interno del capo I, concernente le sanzioni di natura penale, del Titolo VI, dedicato alle sanzioni doganali.
Nello specifico, l’art. 78, rubricato per l’appunto ‘Contrabbando per omessa dichiarazione’, prevede la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, per chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
La medesima sanzione si applica al detentore di merci non unionali, nel caso in cui rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza.
Nel sanzionare il contrabbando per dichiarazione infedele, il successivo art. 79 stabilisce invece che chiunque dichiari qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato sia punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione (tra i quali deve essere ricompresa, ai sensi dell’art. 27, anche l’IVA all’importazione).
Accanto a queste ipotesi generali, gli articoli successivi prevedono alcune ipotesi specifiche di contrabbando, relative, segnatamente: al contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80); al contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81); al contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82); al contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83); al contrabbando di tabacchi lavorati (artt. 84-86).
Da segnalare in particolare la previsione racchiusa nell’art. 94, in tema di misure di sicurezza patrimoniali e confisca, la quale prevede che nei casi di contrabbando sia sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Laddove non sia possibile procedere alla confisca delle cose indicate al periodo che precede, la norma prevede che sia ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
Sono altresì assoggettati a confisca, ai sensi del secondo comma dell’art. 94, i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
Si rileva infine che per opportuno coordinamento sono state apportate modificazioni anche all’art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in modo da aggiornare i richiami normativi ivi contenuti alla nuova disciplina.